Regolamento Scuola Italiana di Analisi Reichiana

 Articolo 1

(Finalità)

Il presente regolamento definisce gli organi della Scuola Italiana di Analisi Reichiana – scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo analitico reichiano – (in seguito denominata Scuola) e le rispettive funzioni, i criteri di ammissione, i sistemi di valutazione intermedi e finali, i criteri per le abbreviazioni di corso a seguito di trasferimento da altre scuole riconosciute, i criteri per l’assegnazione del diploma finale di specializzazione, i criteri generali per la gestione economica.

Articolo 2

(Organi della Scuola)

  1. Sono Organi della Scuola:
    1. il Comitato Scientifico;
    2. il Rappresentante Legale;
    3. il Direttore;
    4. il Gruppo di Coordinamento Didattico;
    5. i Didatti;
    6. il Collegio dei Didatti;
    7. i Docenti

Articolo 3

(Il Comitato Scientifico)

  1. Il Comitato Scientifico è garante delle attività scientifiche e didattiche della Scuola e presenta ogni anno al Ministero una relazione illustrativa sul programma svolto dall’istituto nell’anno immediatamente precedente e su quello da svolgere nell’anno successivo.
  2. Il Comitato Scientifico è composto da:
    1. il Rappresentante legale;
    2. il Direttore;
    3. un docente universitario nelle discipline di cui all’art. 8, comma 3, del Decreto del MIUR (ex MURST) dell’11 dicembre 1998, n. 509, che non deve avere alcuna attività di docenza o di didattica all’interno della Scuola, il quale assume la carica di Presidente del Comitato Scientifico;
    4. uno specialista della materia;
    5. uno specialista della materia membro della Società Italiana di Analisi Rechiana (S.I.A.R.).

Articolo 4

(Il Rappresentante Legale)

  1. Il Rappresentante Legale ha la rappresentanza e la responsabilità legale dell’ente organizzatore e della Scuola.

Articolo 5

(Il Direttore)

  1. Il Direttore è nominato dal Comitato Scientifico della S.I.A.R. tra i professionisti che abbiano le seguenti caratteristiche:
  1. essere iscritti all’Ordine degli Psicologi o a quello dei Medici;
  2. avere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica da almeno 10 anni;
  3. essere iscritti all’elenco interno dei didatti della S.I.A.R. ed avere ottenuto il riconoscimento del titolo di didatta supervisore.
  4. nominare i Didatti, scegliendoli dall’elenco interno della S.I.A.R., che seguono la formazione individuale e di gruppo degli allievi nonché quelli che effettuano la supervisione di casi clinici;
  5. incaricare i Didatti per l’effettuazione dei colloqui di ammissione alla Scuola di cui al successivo art. 11 del presente regolamento;
  6. nominare e presiedere la Commissione d’esame composta da almeno tre didatti;
  7. programmare il calendario delle attività didattiche e le date degli esami in concerto con il Coordinatore didattico;
  8. presiedere il Collegio dei Didatti;
  9. firmare i Diplomi di Specializzazione;
  10. firmare e rilasciare le certificazioni agli allievi.
  1. È compito del Direttore:
  1. nominare i Didatti, scegliendoli dall’elenco interno della S.I.A.R., che seguono la formazione individuale e di gruppo degli allievi nonché quelli che effettuano la supervisione di casi clinici;
  2. incaricare i Didatti per l’effettuazione dei colloqui di ammissione alla Scuola di cui al successivo art. 11 del presente regolamento;
  3. nominare e presiedere la Commissione d’esame composta da almeno tre didatti;
  4. programmare il calendario delle attività didattiche e le date degli esami in concerto con il Coordinatore didattico;
  5. presiedere il Collegio dei Didatti;
  6. firmare i Diplomi di Specializzazione;
  7. firmare e rilasciare le certificazioni agli allievi.

Articolo 6

(Il Gruppo di Coordinamento Didattico)

Il Gruppo di Coordinamento Didattico ha il compito di provvedere al buon funzionamento della Scuola di formazione. È nominato dal Direttore su proposta del CD della S.I.A.R.. È composto da un minimo di tre e un massimo di 5 membri, compreso il Direttore che ne fa parte di diritto.

Il Gruppo di Coordinamento Didattico ha i seguenti compiti:

  1. Programmare il calendario – date e orari – delle attività didattiche, ivi compresi gli esami.
  2. Curare i libretti personali degli allievi, tutta la documentazione della Scuola e la valutazione degli esami.
  3. Curare la relazione annuale al MIUR.
  4. Predisporre un apposito libretto di formazione che consenta all’allievo e al Collegio dei Didatti il controllo delle attività svolte per sostenere gli esami annuali e finali.
  5. Curare l’assegnazione delle tesi e dei relatori, sentiti il Docente o il Didatta interessato.
  6. Individuare le materie d’insegnamento, sottoponendole poi al CD e/o al CS della S.I.A.R., in relazione alle diverse competenze.
  7. Nel rispetto della norma vigente elaborare eventuali modifiche agli insegnamenti finalizzate ad una migliore funzionalità della formazione, proponendole al Collegio dei Didatti e sottoponendole all’approvazione del CD e/o CS della SIAR, in relazione alle diverse competenze, se sostanziali.
  8. Coordinare il Collegio dei Didatti, convocarlo almeno due volte all’anno – Giugno e Dicembre – per una riflessione e valutazione sul funzionamento dei corsi e sull’evoluzione e rendimento degli allievi, salvo convocazioni ulteriori se necessario.
  9. Riferire periodicamente – ogni quattro mesi – sulla stato dell’arte della Scuola al CD e/o al CS della S.I.A.R, in relazione alle diverse competenze.

Articolo 7

(I Didatti)

1. Per essere didatta della Scuola di formazione è indispensabile possedere i seguenti requisiti:

    1. essere iscritti all’Ordine degli Psicologi o a quello dei Medici;
    2. avere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica da almeno 10 anni;
    3. essere iscritti all’elenco interno dei didatti della S.I.A.R.

Questi requisiti fondamentali di base devono essere accompagnati da un costante percorso formativo che comprende:

    1. partecipazione a supervisioni tra analisti S.I.A.R. per almeno 60 ore;
    2. conduzione di supervisioni tra analisti S.I.A.R.;
    3. partecipazione ai seminari di studio riservati ai soci S.I.A.R. per almeno 60 ore;
    4. partecipazione a convegni organizzati dalla S.I.A.R. e/o da altre scuole come relatore e/o chairperson;
    5. presentazione e discussione nel collegio dei Didatti del contenuto della propria materia e/o attività formativa e delle modalità di insegnamento.

La valutazione finale sull’idoneità o meno del candidato didatta spetta al direttore della Scuola tenuto conto dei punti precedenti.

2. I didatti sono responsabili della formazione specifica analitica reichiana teorica ed esperenziale degli allievi nonché della supervisione, effettuano i colloqui di selezione e intervengono nel sistema valutativo degli allievi, sia in fase iniziale e intermedia che finale, e nella valutazione delle abbreviazioni di corso, secondo le modalità previste dagli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente

Articolo 8

(Il Collegio dei Didatti)

  1. Il Collegio dei Didatti è composto da tutti i Didatti della Scuola.
  2. Il Collegio dei Didatti svolge le seguenti funzioni:
    1. individua ed aggiorna il numero di insegnamenti da impartire durante il corso con riferimento all’art. 8, comma 3, del D.M. del MIUR (ex MURST) dell’11/12/98, n. 509;
    2. approva la data di inizio e fine di ciascun corso e il calendario delle lezioni programmati dal Coordinatore Didattico e dal Direttore;
    3. stabilisce le modalità degli esami annuali e della prova finale per il conseguimento del titolo;
    4. determina, entro il limite di cui all’art. 4, comma 1 del MIUR (ex MURST) 11/12/98, n. 509, il numero massimo degli allievi iscrivibili a ciascun corso, tenuto conto delle strutture didattico formative della Scuola;
    5. redige la graduatoria di cui al successivo art. 10 e delibera circa l’ammissione dei candidati;
    6. decide su eventuali abbreviazioni di corso.

Articolo 9

(I Docenti)

  1. Sono Docenti i titolari di tutti gli insegnamenti previsti dal corso che non abbiano la responsabilità della formazione specifica analitica reichiana degli allievi.
  2. I docenti sono nominati dal Direttore che affiderà gli incarichi sia a docenti interni, scelti nell’elenco degli analisti S.I.A.R., che esterni, individuati sia tra docenti e ricercatori di Università italiane e straniere di specifica qualificazione, sia tra personale di specifica e documentata esperienza nel settore della psicoterapia.

Articolo 10

(Modalità di iscrizione al corso)

  1. Per iscriversi alla Scuola Italiana di Analisi Reichiana i candidati presentano domanda alla segreteria della Scuola allegandovi:
    1. il certificato o l’autocertificazione che attesti il possesso del titolo di laurea in psicologia o medicina;
    2. la fotocopia di un documento di identità;
    3. il curriculum formativo, scientifico e professionale completo;
    4. l’elenco delle eventuali pubblicazioni;
    5. il certificato o l’autocertificazione che attesti il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo o medico; coloro che non hanno ancora conseguito l’abilitazione professionale possono essere iscritti al corso purché conseguano il titolo di abilitazione all’esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all’effettivo inizio del Corso stesso;
    6. il certificato o l’autocertificazione che attesti l’avvenuta iscrizione all’Ordine per coloro che l’avessero già effettuato;
    7. la quota di iscrizione al corso, da versare successivamente alla comunicazione dell’avvenuta ammissione.

Articolo 11

(Requisiti e criteri per l’ammissione al corso)

  1. A ogni corso sono ammessi fino a 10 allievi per anno, psicologi o medici, a seguito di una selezione effettuata dal Collegio dei Didatti attraverso la valutazione dei titoli, dei curricula e del risultato dei colloqui di selezione.
  2. Gli allievi sono ammessi al corso da parte del Collegio dei Didatti che valuta, a suo insindacabile giudizio, i titoli e i curricula dei richiedenti e formula una graduatoria che è comunicata a tutti coloro che hanno fatto domanda.
  3. La direzione può, a propria discrezione, permettere la partecipazione di uditori alle singole attività didattiche della Scuola, in numero non superiore a quello degli allievi iscritti e per un numero complessivamente non superiore a 10 partecipanti tra allievi e uditori.

Articolo 12

(Modalità di valutazione degli allievi e rilascio dell’attestato finale)

  1. Il candidato, a ciascun esame, dovrà presentare il libretto attestante il curriculum formativo.
  2. Per ottenere l’accesso all’anno successivo l’allievo deve aver frequentato almeno l’80% delle ore previste nell’anno.
  3. Al termine di ciascuno dei primi tre anni di corso l’allievo presenta un elaborato scritto e sostiene un esame orale sui quattro insegnamenti caratterizzanti che vengono prescelti di anno in anno dal Collegio dei Didatti.
  4. Nel caso di mancato superamento degli esami dei primi tre anni di corso, la Commissione può approvare il passaggio all’anno successivo, indicando all’allievo il percorso didattico per il recupero del debito formativo e la data per la ripetizione dell’esame in una successiva sessione. Nelle situazioni più insufficienti la Commissione può negare l’ammissione agli esami e/o il passaggio all’anno di corso successivo, invitando l’allievo alla ripetizione dell’anno.
  5. L’allievo, entro il 30 giugno del quarto anno di corso, comunica al Coordinatore didattico il nome del didatta scelto come relatore della tesi di specializzazione. L’allievo deve far pervenire per e-mail alla segreteria il testo definitivo entro trenta giorni dalla data prevista per la discussione della tesi. Il giorno della discussione della tesi l’allievo è tenuto a consegnare una copia cartacea rilegata alla segreteria.
  6. Per ottenere il diploma di specializzazione l’allievo deve dimostrare di aver acquisito le specifiche capacità necessarie per l’esercizio della professione psicoterapeutica, di saper attuare un comportamento corretto dal punto di vista psicoterapeutico, di essere in grado di effettuare correttamente una psicodiagnosi, di saper efficacemente pianificare il suo intervento sia rispetto alla diagnosi sia rispetto allo sviluppo ipotizzabile della situazione clinica.
  7. La Commissione, al termine del quadriennio, valuta quindi globalmente il grado di maturità personale, il livello di apprendimento e la capacità operativa raggiunti, esprimendo un giudizio di idoneità che dà diritto al rilascio del “Diploma di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Analitico Reichiano”.

Articolo 13

(Criteri per le abbreviazioni del corso)

  1. Sono consentite abbreviazioni del corso a quegli studenti, iscritti all’Albo degli Psicologi o a quello dei Medici, in possesso di idonea documentazione attestante una formazione teorico-pratica in psicoterapia. Tale formazione deve essere stata acquisita dopo la laurea in psicologia o in medicina e chirurgia in una delle Scuole di specializzazione in psicoterapia riconosciute dal MIUR, successivamente al riconoscimento medesimo.
  2. Il candidato che intenda usufruire dell’abbreviazione del corso dovrà produrre la documentazione attestante:
    1. gli insegnamenti teorici seguiti;
    2. le esperienze pratiche svolte;
    3. il tirocinio effettuato in strutture pubbliche o private accreditate;
    4. la formazione personale acquisita.
  1. Il Collegio dei Didatti valuta la documentazione presentata dall’allievo, confrontandola con il programma e l’ordinamento didattico della scuola, e stabilisce, per ogni singolo allievo, il percorso integrativo personalizzato che deve necessariamente comprendere un approfondimento del modello specifico della Scuola. Il percorso deve, altresì, comprendere un’integrazione sia quantitativa (il monte ore totale di attività formativa prima del rilascio del titolo di specializzazione non può essere inferiore alle 2.000 ore) che qualitativa (devono essere integrati quegli insegnamenti teorici e quelle attività esperenziali presenti nell’ordinamento didattico della Scuola e non nel curriculum del candidato).

Articolo 14

(Il percorso individuale)

  1. L’allievo ha obbligo di effettuare un percorso individuale di psicoterapia ad indirizzo analitico reichiano di almeno 40 ore annue. La scuola si impegna a fornire agli allievi l’elenco degli analisti della S.I.A.R. disponibili allo svolgimento del training di psicoterapia individuale a tariffe convenzionate.
  2. Per effettuare il training di psicoterapia individuale gli allievi fanno domanda a un analista S.I.A.R. scelto dall’elenco fornito dalla Scuola, il quale accoglie o meno la richiesta in totale autonomia professionale. La Scuola non risponde in alcun modo delle autonome scelte professionali degli analisti. Nel caso di risposta negativa, l’allievo fa domanda ad altro analista disponibile scelto dal medesimo elenco.
  3. Nel caso di interruzione del lavoro personale, prima del raggiungimento del monte ore necessario, il candidato in training deve completarlo scegliendo uno psicoterapeuta tra gli analisti S.I.A.R.
  4. Situazioni particolari, sottoposte al giudizio insindacabile del Collegio dei Didatti, sono valutate caso per caso.

Articolo 15

(Il tirocinio)

  1. Gli allievi hanno l’obbligo di rispettare durante il tirocinio le seguenti regole di condotta:
    1. frequentare almeno l’80% delle ore previste in ciascun anno per ciascun settore del Programma di Tirocinio;
    2. essere coperti da assicurazione contro gli infortuni nell’ambito delle attività del tirocinio;
    3. seguire le indicazioni dei tutors e fare riferimento a essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
    4. rispettare gli obblighi di riservatezza circa i dati dei pazienti/clienti, i processi produttivi, i prodotti o altre notizie relative all’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio.
  1. Coloro che frequentano già, a qualsiasi titolo, strutture adeguate per lo svolgimento delle attività di tirocinio, possono svolgerlo in codeste strutture e al di fuori di quelle collegate con il corso di formazione qualora ne facciano richiesta scritta e a condizione che:
    1. la struttura risponda ai requisiti richiesti dal MIUR e venga accettata dalla Scuola;
    2. tale struttura autorizzi per iscritto l’attività di tirocinio dell’allievo;
    3. alla fine di ogni anno accademico al candidato venga rilasciata una certificazione firmata dal responsabile del tirocinio attestante la frequenza per il minimo delle ore previste dal programma del corso.

Articolo 16

(Modifiche dell’organizzazione e dei programmi didattici)

La Scuola, nell’ambito della propria autonomia didattica e nel rispetto delle norme vigenti, si riserva il diritto di modificare in qualunque momento i programmi didattici, i calendari ed il corpo docente.

Articolo 17

(Pubblicità dei programmi didattici)

Gli allievi che ne facciano richiesta, possono richiedere e prendere visione del materiale relativo al corso di formazione presentato al Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e dei programmi didattici elaborati dalla Scuola.

Articolo 18

(Criteri generali per la gestione economica)

  1. Per accedere al primo anno di corso il candidato versa una quota di iscrizione e la prima rata – comunque non inferiore a un terzo del costo complessivo stabilito per quella annualità – che in caso di rinuncia da parte dell’iscritto non è in alcun modo restituita.
  2. Le rimanenti due rate saranno da versare nel corso dell’anno accademico entro scadenze definite.
  3. Una volta iniziato il corso, l’allievo è impegnato a saldare comunque l’intero anno, anche nel caso di un suo volontario ritiro.
  4. Le quote di partecipazione al corso sono stabilite annualmente dal Responsabile legale sentito il Collegio dei Didatti; in tali quote sono inclusi:
    1. il colloquio d’ammissione;
    2. le attività accademiche;
    3. le attività di tirocinio;
    4. l’assicurazione del tirocinio;
    5. le supervisioni del tirocinio;
    6. le supervisioni cliniche;
    7. il tutoring;
    8. il gruppo teorico-esperenziale;
    9. le prove di esame intermedie e finali;
    10. le eventuali integrazioni didattico-culturali su supporto on-line.
  5. Il costo annuale della scuola non include il costo dell’analisi

Ogni allievo, letto il Regolamento, lo accetterà inviando una mail alla Scuola ( siar@analisi-reichiana.it) con la diciture: “Ho letto e accettato il Regolamento in ogni sua parte”.

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